Art. 9.
(Modifica dell'articolo 2621 del codice civile in materia di false comunicazioni sociali).

      1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 2621. - (False comunicazioni e illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 1.000 euro a 10.000 euro:

          1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

          2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base a un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

          3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

          3.1) in violazione dell'articolo 2433-bis, primo comma;

 

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          3.2) in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

          3.3) in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto dell'articolo 2433-bis, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi».